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Capita più spesso di quanto si pensi: hai una stufa a pellet o a legna in casa da anni, funziona, scalda bene, non ti ha mai dato grossi problemi. Poi, all’improvviso, ti chiedono un documento. Può succedere quando vendi l’immobile, quando cambi assicurazione, quando fai una pratica edilizia, quando vuoi accedere a un incentivo, oppure quando un tecnico ti dice “senza carte non posso chiudere la manutenzione come si deve”. E tu ti ritrovi a cercare tra cartelle, cassetti e vecchie e-mail la famosa Dichiarazione di Conformità che non si trova più. È lì che entra in scena la Dichiarazione di Rispondenza, spesso abbreviata in DiRi.
La DiRi, però, non è un documento “jolly” che risolve qualsiasi mancanza. È uno strumento molto preciso, previsto per casi specifici e legato a regole altrettanto precise. Se capisci quando serve davvero e quando invece non si può usare, ti eviti richieste respinte, spese inutili e, soprattutto, lavori fatti due volte.
Che cos’è la Dichiarazione di Rispondenza e perché si parla di stufa
La Dichiarazione di Rispondenza è un documento che può sostituire la Dichiarazione di Conformità, come spiegato nel dettaglio nella guida su Documentiutili.com, quando quest’ultima non è stata prodotta o non è più reperibile, ma solo per impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/2008, cioè prima del 27 marzo 2008. La regola non nasce “per le stufe” in modo esclusivo: nasce per gli impianti degli edifici in generale. Però le stufe a biomassa, come pellet e legna, sono uno dei casi più frequenti perché in passato venivano installate con grande disinvoltura, a volte con documentazione incompleta, a volte con interventi “a metà” tra faidate e installazione professionale.
La stufa non è solo un elettrodomestico che metti in salotto. Dal punto di vista impiantistico, la sua installazione tocca elementi che il D.M. 37/2008 ricomprende chiaramente negli impianti: l’impianto di riscaldamento e, soprattutto, le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, le condense, e la ventilazione e aerazione dei locali. In pratica, quando colleghi una stufa alla canna fumaria e sistemi presa aria, canale da fumo, distanze dai materiali combustibili e condizioni di sicurezza, stai lavorando su un impianto soggetto a regole tecniche e a responsabilità.
La DiRi serve proprio a ricostruire e “certificare” che quell’impianto preesistente è rispondente alla regola dell’arte, tenendo conto delle norme e delle condizioni di utilizzo, a seguito di sopralluogo e accertamenti.
DiCo e DiRi: differenza pratica e perché il 27 marzo 2008 è lo spartiacque
Per capire quando serve la DiRi, devi prima fissare una differenza semplice. La Dichiarazione di Conformità, spesso chiamata DiCo, è il documento che l’impresa installatrice rilascia al termine dei lavori, dopo le verifiche previste, attestando che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte e allegando relazione materiali e progetto quando necessario.
La Dichiarazione di Rispondenza, invece, nasce come sostituto della DiCo quando la DiCo manca o non è reperibile, ma con un vincolo temporale forte: riguarda gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/2008. In quel caso la DiRi può essere redatta da soggetti qualificati e con requisiti precisi, sempre dopo sopralluogo e accertamenti, e “sotto personale responsabilità” di chi firma.
Questo spiega anche una cosa che spesso sorprende: se la stufa è stata installata dopo il 27 marzo 2008 e non hai la DiCo, la DiRi non è la scorciatoia giusta. In quel caso, la strada tipica è far verificare l’impianto, adeguarlo se necessario e far rilasciare una nuova Dichiarazione di Conformità a seguito di intervento eseguito da impresa abilitata. La DiRi non “sanifica” automaticamente un’installazione recente senza documenti.
Quando serve davvero la Dichiarazione di Rispondenza per una stufa
La DiRi “per stufa” serve quando la stufa, o più precisamente l’impianto legato alla stufa e al suo scarico fumi, è stato realizzato prima del 27 marzo 2008 e la Dichiarazione di Conformità non c’è o non la trovi più. In quel momento la DiRi diventa un modo per ricostruire ufficialmente la conformità dell’impianto, a valle di verifiche, e per avere un documento spendibile in diverse situazioni.
Una situazione tipica è quella delle verifiche richieste da enti o regolamenti locali. Ad esempio, in contesti legati agli impianti a legna o a biomassa, alcune autorità ambientali regionali indicano tra la documentazione necessaria la Dichiarazione di Conformità secondo D.M. 37/2008 per impianti realizzati dopo il 13 marzo 1990 e, in mancanza della DiCo per impianti installati fino al 27 marzo 2008, la possibilità di produrre in sostituzione la Dichiarazione di Rispondenza.
Un altro contesto frequente riguarda la gestione dell’impianto termico e la manutenzione. Quando una stufa fissa rientra nella definizione di impianto termico, che include anche le stufe e i caminetti assimilati quando la somma delle potenze nominali al servizio della singola unità immobiliare è pari o superiore a 5 kW, entrano in gioco obblighi di libretto, manutenzione e controlli secondo la disciplina energetica. In queste situazioni, avere un impianto “documentato” non è un feticcio burocratico: riduce attriti con manutentori, controlli e pratiche.
Poi c’è il mondo delle compravendite e dei mutui. Anche se oggi la normativa non impone sempre e comunque di allegare la documentazione impiantistica all’atto, nella pratica notai, banche e acquirenti chiedono spesso chiarezza su sicurezza e regolarità degli impianti. Se la stufa è un elemento importante della casa e l’installazione è datata, la DiRi può diventare il documento che ti permette di dire: “L’impianto è stato verificato e risponde alla regola dell’arte”.
Infine, c’è un caso meno “romantico” ma molto concreto: quando devi attivare o variare una fornitura (gas, energia elettrica, acqua) e ti viene richiesta documentazione impiantistica. Il D.M. 37/2008 prevede che, entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura, il committente consegni al distributore o venditore copia della Dichiarazione di Conformità oppure copia della Dichiarazione di Rispondenza prevista dall’articolo 7, comma 6; se non lo fa, la fornitura può essere sospesa previo congruo avviso. Non è un caso “stufa-only”, ma spesso emerge proprio quando in casa stai facendo lavori o regolarizzazioni che coinvolgono anche il riscaldamento.
Quando non serve e quando non è proprio utilizzabile
La DiRi non serve se l’installazione della stufa è stata eseguita dopo il 27 marzo 2008 e hai già la Dichiarazione di Conformità. In quel caso la DiCo è il documento corretto e, se manca, non puoi “scegliere” la DiRi per comodità. La DiRi, per come è scritta la norma, è legata agli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto.
Non serve nemmeno quando stai parlando di manutenzione ordinaria che non modifica la struttura dell’impianto. Il D.M. 37/2008 distingue chiaramente tra manutenzione ordinaria e interventi di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria. Se sostituisci componenti rilevanti, modifichi scarico fumi, cambi percorso del canale da fumo, realizzi o rifai la canna fumaria, entri in un campo dove la dichiarazione a fine lavori ha senso.
Un’altra cosa importante: la DiRi non è un certificato di pulizia della canna fumaria e non è un rapporto di manutenzione. Quelli sono documenti utili, spesso richiesti dalle assicurazioni e dai regolamenti locali, ma parlano di tutt’altro. La DiRi attesta la rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte dopo accertamenti tecnici. La pulizia e la manutenzione attestano interventi periodici e condizioni di esercizio. Se confondi i due piani, rischi di procurarti un foglio che non risolve il problema che hai.
Quale “stufa” riguarda: biomassa, gas e il tema della canna fumaria
Quando dici “stufa” puoi intendere molte cose. La stufa a pellet o a legna lavora con combustione solida e scarico fumi dedicato; la stufa a gas ha logiche diverse e ricade anche nella disciplina degli impianti gas. Il D.M. 37/2008, però, è molto chiaro nel classificare gli impianti: gli impianti di riscaldamento e climatizzazione comprendono anche le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e la ventilazione dei locali; gli impianti gas comprendono a loro volta scarico fumi e ventilazione per i locali in cui si installa.
Tradotto: la stufa non è mai “solo la stufa”. C’è sempre un sistema che include canale da fumo, canna fumaria, comignolo, presa d’aria, distanze dai materiali combustibili, e spesso anche eventuali opere murarie. In condomini e edifici plurifamiliari entra anche il tema delle canne fumarie collettive ramificate, che nel D.M. 37/2008 sono esplicitamente collegate a requisiti di progettazione e a soglie che cambiano chi può firmare cosa.
Chi può rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza
Qui non conviene andare “a intuito”. Il D.M. 37/2008, all’articolo 7 comma 6, dice chiaramente chi può rendere la Dichiarazione di Rispondenza e con quali requisiti.
Se l’impianto ricade nel campo di applicazione dell’articolo 5 comma 2, cioè nei casi in cui è richiesto un progetto firmato da professionista, la DiRi deve essere resa da un professionista iscritto all’albo per le competenze tecniche richieste, che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, assumendosi la responsabilità personale e dopo sopralluogo e accertamenti.
Se invece l’impianto non ricade in quelle soglie, la DiRi può essere resa anche da un soggetto che ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata, operante nel settore impiantistico pertinente.
Questo è un punto che molti ignorano: non basta “un tecnico qualunque” e non basta “uno che fa manutenzione”. Serve un profilo abilitato e coerente con la tipologia di impianto. Nel caso di stufe e canne fumarie, la competenza tipica ricade sull’abilitazione per impianti di riscaldamento e opere di evacuazione fumi, e in alcuni casi anche su gas, a seconda del tipo di apparecchio.
Come si ottiene la DiRi: il percorso reale tra sopralluogo, verifiche e adeguamenti
Nella pratica, ottenere una Dichiarazione di Rispondenza non significa “comprare un foglio”. Significa chiamare un tecnico abilitato, far fare un sopralluogo serio, e spesso mettere in conto qualche adeguamento. E qui ti dico una cosa utile: se un professionista ti promette la DiRi senza vedere l’impianto, è un campanello d’allarme enorme. La norma parla esplicitamente di sopralluogo e accertamenti.
Il tecnico, di solito, inizia chiedendoti tutto ciò che hai: schede della stufa, manuale d’installazione e uso, eventuale vecchia DiCo se la trovi, dati della canna fumaria, interventi fatti nel tempo, e se esiste il libretto di impianto. Poi verifica lo stato dei luoghi. Controlla che il sistema di evacuazione fumi sia coerente con l’apparecchio, che la presa aria sia adeguata, che non ci siano situazioni pericolose come distanze insufficienti da materiali combustibili, che il comignolo sia idoneo e che la canna fumaria non presenti ostruzioni o collegamenti impropri.
Per gli impianti a biomassa, nella pratica installativa italiana si fa spesso riferimento alle norme UNI specifiche, in particolare la UNI 10683 per apparecchi a biocombustibile solido sotto determinate potenze. Non serve che tu memorizzi numeri e codici, ma devi capire il concetto: ci sono standard tecnici che regolano verifiche, installazione, controllo e manutenzione, e un tecnico serio li usa come base di valutazione.
Se il tecnico trova criticità, può chiederti di correggerle prima di firmare. È normale. Anzi, è la parte più “onesta” del processo. Una DiRi non dovrebbe coprire un impianto che, nei fatti, è pericoloso o palesemente fuori regola. Quindi considera la DiRi non solo come un documento, ma come un’occasione per riportare l’impianto in una condizione sicura e difendibile.
Cosa contiene una DiRi ben fatta e quali allegati ti conviene pretendere
La Dichiarazione di Rispondenza non è solo un modulo con due firme. Una DiRi solida descrive l’impianto, indica i riferimenti normativi applicati, riporta l’esito degli accertamenti e allega una relazione di verifica. Esistono linee guida tecniche che suggeriscono una struttura ordinata proprio per evitare dichiarazioni “vuote” che non reggono a una contestazione.
In concreto, ciò che ti interessa è che resti traccia di cosa è stato verificato e con quali esiti. Un conto è una frase generica “impianto rispondente”, un altro è una relazione che documenta sopralluogo, controlli su evacuazione fumi, ventilazione, compatibilità dell’apparecchio, e che descrive eventuali prescrizioni o interventi eseguiti.
Questa cura serve anche a te. Se tra due anni cambi assicurazione o vendi casa, la domanda non sarà “hai un foglio?”, ma “che cosa attesta quel foglio?”. Una DiRi fatta bene risponde già.
Quanto costa e perché il prezzo varia così tanto
Chi cerca online spesso trova cifre molto diverse e si confonde. Il motivo è semplice: la DiRi non è un servizio standard come una revisione auto. Dipende dal tempo di sopralluogo, dalla complessità dell’impianto, dalla accessibilità della canna fumaria, dall’eventuale necessità di verifiche aggiuntive e, soprattutto, dagli adeguamenti necessari.
Una stufa installata in modo lineare, con canna fumaria dedicata accessibile e documentazione disponibile, richiede meno lavoro. Un impianto con canna fumaria collettiva, percorso complesso, interventi stratificati nel tempo, e magari dubbi su ventilazione e sicurezza, richiede più ore e spesso coinvolge più competenze. Il punto non è “pagare tanto o poco”. Il punto è pagare per un’attività verificabile e responsabile, perché chi firma la DiRi si assume responsabilità personali e professionali, e la norma lo dice chiaramente.
Gli errori più comuni: dove si sbaglia e come evitarlo
L’errore più comune è chiedere la DiRi per un impianto installato dopo il 27 marzo 2008 solo perché la DiCo non si trova. In quel caso, la DiRi non è lo strumento corretto e il rischio è di spendere soldi per un documento che non ti risolve il problema alla fonte.
Un altro errore è confondere la DiRi con documenti di manutenzione. Un rapporto di pulizia della canna fumaria è importante, ma non sostituisce una dichiarazione di rispondenza. Allo stesso modo, un libretto di impianto e i rapporti di manutenzione sono obblighi di esercizio e controllo, ma non sono la certificazione dell’installazione.
Poi c’è l’errore “di fiducia”: rivolgersi a chi non ha titolo o non ha requisiti. La DiRi, per legge, la rende un professionista iscritto all’albo con esperienza nel settore oppure un responsabile tecnico con esperienza specifica e ruolo adeguato, e le condizioni cambiano se l’impianto è sopra soglia di progettazione. Se non rispetti questo, il documento diventa contestabile.
Infine, l’errore più sottile: pensare che la DiRi sia sempre ottenibile. Se l’impianto è realmente fuori regola e non adeguabile, un tecnico serio non dovrebbe firmare. A volte la soluzione non è “trovare qualcuno che firma”, è mettere mano all’impianto e fare un intervento regolare con DiCo a fine lavori.
Come usare la DiRi dopo averla ottenuta: conservazione, controlli e contesti in cui te la chiedono
Una volta ottenuta, conserva la DiRi insieme ai documenti dell’apparecchio e dell’impianto. Anche perché, per alcuni adempimenti, la documentazione impiantistica entra nel dialogo con enti e fornitori. Il D.M. 37/2008 prevede esplicitamente che, in caso di nuova fornitura o aumento di potenza in determinati casi, il committente consegni al distributore copia della DiCo o della DiRi.
Se la tua stufa rientra nella definizione di impianto termico, quindi se è fissa e la somma delle potenze nominali al servizio dell’unità immobiliare raggiunge o supera i 5 kW, non dimenticare la parte “di vita”: libretto impianto, manutenzione e, quando previsto, controlli e rapporti. In alcune indicazioni regionali e tecniche si sottolinea proprio che, oltre alla DiCo/DiRi, devi gestire libretto e rapporti manutentivi registrati da imprese abilitate, con riferimenti normativi specifici.
In pratica, la DiRi ti mette a posto la storia dell’installazione. La manutenzione ti tiene a posto la storia dell’esercizio. E sono entrambe necessarie per un impianto che vuoi usare in serenità.
Conclusioni
La Dichiarazione di Rispondenza per una stufa serve quando hai un impianto installato prima del 27 marzo 2008, non hai più la Dichiarazione di Conformità e ti serve un documento che attesti, dopo sopralluogo e accertamenti, la rispondenza alla regola dell’arte. Serve spesso nei momenti “snodo” della vita di una casa, come pratiche, controlli, assicurazioni, compravendite e regolarizzazioni. Non serve, e non dovrebbe essere usata, come sostituto “comodo” della DiCo per impianti recenti.
Se vuoi farla bene, scegli un tecnico con requisiti corretti, accetta l’idea che una verifica seria possa portare a qualche adeguamento, e pretendi una documentazione che racconti davvero cosa è stato controllato. Il vantaggio non è solo il foglio. Il vantaggio è poter accendere la stufa sapendo che, oltre a scaldare, non ti sta creando un rischio nascosto.
